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Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature - Amministrative 2019

VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Il presente vademecum vuole essere di aiuto alla corretta presentazione delle candidature e delle liste per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale prevista per l’anno 2019.

Le indicazioni in essa riportate si rifanno alla pubblicazione n. 1/2019 (allegata) del Ministero dell’Interno redatta in occasione dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, oltre che alla normativa vigente.

Si precisa, comunque, che promotori e presentatori delle candidature rimangono unici responsabili per eventuali, involontari errori di trascrizione, di digitazione o per inesattezze o per errate interpretazioni, da cui possano derivare danni diretti o indiretti sia agli interessati sia a terzi (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2005, n. 150).

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla legge n. 3/2019, nella quale è previsto che, entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, i partiti, i movimenti politici e le liste dei comuni superiori ai 15.000 abitanti hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitæ fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre 90 giorni prima della data di votazione. L’omessa pubblicazione determina l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 12.000 a euro 120.000 (art. 1, comma 23, della legge 3/2019).

Analoga pubblicazione dovrà essere effettuata dal comune - a cui detti documenti saranno stati nel frattempo trasmessi - nel proprio sito internet, in apposita sezione denominata “elezioni trasparenti”, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale.

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

 Elenco dei documenti necessari:

  1. dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e della lista di candidati alla carica di consigliere comunale;
  2. certificati attestanti che i presentatori sono iscritti nelle liste elettorali del comune di Castiglione del Lago;
  3. dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura alla carica di sindaco (recante la dichiarazione di collegamento con una o  più liste), contenente dichiarazione sostitutiva circa l’insussistenza di cause di incandidabilità;
  4. dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti dichiarazione sostitutiva circa l’insussistenza di cause di incandidabilità;
  5. certificati attestanti che il candidato sindaco e i candidati consiglieri sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
  6. dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato sindaco; 
  7. modello del contrassegno di lista;
  8. programma amministrativo.

1) Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale; dichiarazione di presentazione della lista.

Con la lista va presentato anche il candidato sindaco.

I candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d’ordine progressivo.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, debbono essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita. Le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale con cittadinanza di altro Stato dell’Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui sono cittadini.

I cittadini di altro Stato dell’Unione europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (le cariche di sindaco e di vice sindaco sono riservate ai soli cittadini italiani) devono essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza in Italia o averne richiesta l’iscrizione entro il quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. Oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, devono produrre:

  • dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
  • attestato non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ogni lista deve comprendere un numero di candidati alla carica di consigliere comunale non superiore al numero di candidati da eleggere e non inferiore ai due terzi; quindi nel Comune di Castiglione del Lago almeno 11 e non più di 16 candidati.

 Le liste devono essere formate in modo tale che nessuno dei due generi sia rappresentato in misura inferiore a un terzo dei candidati (cosiddette “quote di genere”).

In caso di cifra decimale si arrotonda all’unità superiore il numero corrispondente a un terzo dei candidati, anche se la cifra decimale è inferiore a cinquanta centesimi.

Esempi:

quote di genere su lista con 16 candidati: 2/3 = 10,66 arrotondato a 10; 1/3 = 5,33, arrotondato a 6;

quote di genere su lista con 14 candidati: 2/3 = 9,33 arrotondato a 9; 1/3 = 4,66 arrotondato a 5;

quote di genere su lista con 11 candidati: 2/3 = 7,33 arrotondato a 7; 1/3 = 3,66 arrotondato a 4.

Pertanto, le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta; poiché la legge non ne prescrive una specifica formulazione, sarà sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti.

Allo scopo, quindi, possono essere utilizzati i seguenti modelli predisposti in formato A/3 e da stampare in modalità fronte/retro:

atto principale (modello allegato)
atto separato (modello allegato)

Si raccomanda ai partiti o gruppi politici e alle liste la scrupolosa osservanza, nel contesto elettorale e, soprattutto, al momento della raccolta delle firme, delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

In particolare, va assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, i quali implicano che le persone siano informate dell’esistenza del trattamento e delle sue finalità.

Requisiti della dichiarazione di presentazione della lista:

la dichiarazione va sottoscritta, per il comune di Castiglione del Lago, da non meno di 100 e non più di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali del lo stesso comune.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti:

  • il contrassegno di lista;
  • il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati;
  • il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori, nonché il comune nelle cui liste elettorali essi risultano iscritti.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (ovvero il 29° giorno antecedente la data della votazione, cioè sabato 27 aprile 2019).

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute non valide dal Consiglio di Stato; non potranno concorrere, pertanto, al numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione della lista.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista, sotto pena di sanzioni (ammenda da 200 a 1.000 euro).

Autenticazione della firma dei sottoscrittori

Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate con le modalità di cui all’art. 21, comma 2, del DPR n. 445/2000 da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle Procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale e provinciale, presidente e vice-presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale e provinciale, funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino (modello allegato) la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia ed al sindaco.

Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere (nei Comuni superiori a 15.000 abitanti) anche l’indicazione di due delegati, incaricati di:

  • assistere alle operazioni di sorteggio delle liste;
  • designare – personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio – i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l’ufficio centrale;
  • dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco.

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

2) Certificati attestanti che i presentatori (sottoscrittori) sono iscritti nelle liste elettorali del comune di Castiglione del Lago.

Ogni lista deve essere corredata dai certificati comprovanti l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune. I certificati potranno anche essere collettivi – cioè redatti in uno o più atti riferiti a più nominativi.

3) e 4) Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale.

Con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura sia del candidato alla carica di sindaco (modello allegato), sia dei singoli candidati alla carica di consigliere comunale (modello allegato), le quali devono contenere anche la dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 – attestante che il candidato stesso non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge.

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, inoltre:

  • di non aver accettato la candidatura in altri comuni
  • il collegamento con la lista o le liste presentate per l’elezione del consiglio comunale.

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte e autenticate secondo le modalità già descritte più sopra. Per i candidati che si trovino all’estero, l’autenticazione deve essere effettuata da un’autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato in altri comuni.

 La relativa attestazione, ancorché negativa, sarà resa nella dichiarazione di accettazione della candidatura.

Chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

5) Certificato attestante l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica

La produzione di tale certificato vale ad evitare che persone prive dell’elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati, falsandone i risultati; le liste elettorali di iscrizione possono appartenere ad un qualsiasi comune della Repubblica. Il certificato è rilasciato entro 24 ore dalla richiesta.

6) Dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato sindaco

Può essere utilizzato il relativo modello (modello allegato)   

7) Contrassegno di lista

Il modello del contrassegno, circoscritto da un cerchio, dovrà essere presentato in triplice esemplare su carta lucida in due misure diverse:

3 modelli circoscritti da un cerchio del diametro di 10 cm (per la riproduzione sul manifesto);
3 modelli circoscritti da un cerchio del diametro di 3 cm (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

È opportuno depositare il contrassegno anche su supporto informatico nei formati "*.jpeg"o "*.pdf".

Affinché la Commissione elettorale circondariale non ricusi il contrassegno, i presentatori dovranno evitare, nel proprio interesse, che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici a cui sono estranei i presentatori medesimi.

È, inoltre, da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l’uso di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. È vietato anche l’uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa, simboli propri del comune nonché di denominazioni o simboli o marchi di società, senza che venga depositata apposita autorizzazione all’uso da parte della stessa società.

Sono anche vietati i contrassegni contenenti espressioni o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie.

La lista contraddistinta con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, deve presentare una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

8) Programma amministrativo

Il programma amministrativo di ciascuna lista (in n. 2 copie) deve essere obbligatoriamente consegnato all’atto della presentazione delle candidature. Una copia di tale documento verrà pubblicata all’albo pretorio del comune.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature devono essere presentate alla segreteria del comune di Castiglione del Lago, in piazza A. Gramsci, n. 1; nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista, o dai delegati di lista.

La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data di votazione.

Pertanto, a tal fine, considerato che le elezioni si terranno domenica 26 maggio 2019, la segreteria comunale sarà aperta dalla ore 8 alle ore 20 di venerdì 26 aprile 2019 e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 27 aprile 2019. Il termine delle ore 12 di sabato 27 aprile 2019 è perentorio.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, è rimessa alla commissione elettorale circondariale competente, a cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

La commissione elettorale circondariale, dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate nel comune, procederà al sorteggio per assegnare un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco e a ciascuna lista ammessa. I nominativi dei candidati alla carica di sindaco e i contrassegni delle liste, quindi, verranno riportati sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione secondo l’ordine risultante dal sorteggio, indipendentemente da quello di presentazione alla segreteria comunale.

Impugnazione dei provvedimenti di esclusione

Il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, c.d. “Codice del processo amministrativo”, ha introdotto importanti novità in tema di impugnazione dei provvedimenti relativi al procedimento elettorale preparatorio, limitati specificamente agli atti di esclusione (art. 129).

Tale normativa consente l’immediata tutela giuridica delle liste escluse e, nel contempo, contribuisce a garantire la regolarità del procedimento elettorale, assicurando i tempi tecnici per la corretta stampa e l’affissione del manifesto con le liste ammesse; si prevede, a tal fine, una particolare tempistica del contenzioso endoprocedimentale, così da comportarne la conclusione prima dell’affissione del suddetto manifesto, in modo da evitare rischi di rinvii della data dell’elezione.

In applicazione delle nuove disposizioni, il provvedimento con il quale la commissione elettorale circondariale, in sede di esame delle candidature, esclude una lista o un candidato è immediatamente impugnabile davanti al Tribunale amministrativo regionale.

Competenti a proporre il ricorso sono esclusivamente i delegati della lista oggetto del provvedimento di esclusione.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione, che può avvenire anche mediante affissione, o dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

L’udienza di discussione si celebra, anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso; il  giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. L’eventuale ricorso in appello avverso la sentenza del T.a.r. deve essere proposto nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza. La sentenza del Consiglio di Stato interviene entro tre giorni.

Si sottolinea l’onere del ricorrente di notificare, a pena di decadenza, sia il ricorso di primo grado che quello d’appello all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato (ovvero, quindi, alla commissione elettorale circondariale), alla Prefettura e, ove possibile, ai controinteressati.

Per il ricorso non è necessario il patrocinio di un avvocato.

Gli atti processuali sono redatti in carta libera e sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.

Al di fuori dei provvedimenti di esclusione di liste o candidati, ogni altro provvedimento relativo al procedimento elettorale anche preparatorio è impugnabile soltanto a conclusione del procedimento, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.

SUGGERIMENTI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Raccogliere le firme dei sottoscrittori delle liste esclusivamente su moduli che riportino per intero i dati anagrafici dei candidati e il contrassegno di lista, stampati fronte/retro ognuno su uno stesso foglio di formato A3;

procedere alla compilazione dell’elenco dei candidati in stampatello, se fatta a mano, così da assicurare una perfetta lettura dei dati;
assicurarsi che per ciascun candidato i dati identificativi riportati nei modelli corrispondano esattamente con quanto riportato nella dichiarazione di accettazione della candidatura e sul relativo certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
evitare cancellazioni nel riportare i dati identificativi dei candidati o dei sottoscrittori;
procedere alla compilazione dei dati anagrafici dei sottoscrittori in stampatello, in modo chiaro, per i successivi riscontri;
presentare all’ufficio elettorale, per la richiesta dei certificati elettorali, esclusivamente modelli di raccolta firme già completi dell’autentica di sottoscrizione, e trasmetterli al suddetto ufficio tempestivamente, a mano a mano che vengono singolarmente compilati, garantendo così il miglior rispetto dei tempi per il rilascio delle certificazioni, tempo che la legge fissa in 24 ore;
verificare, prima della presentazione della lista, che il numero complessivo delle sottoscrizioni autenticate non sia inferiore alle 100 o superiore alle 200 previste per la validità della presentazione medesima della lista;
controllare che i candidati non risultino sottoscrittori della propria lista, dovendosi in caso contrario considerare le loro firme come non apposte;
considerate le sanzioni previste dalla legge, è opportuno assicurarsi con scrupolo che i sottoscrittori non abbiano già sottoscritto altra lista di candidati per la medesima elezione.

MODELLI

Per la compilazione dei documenti necessari per la presentazione delle candidature e delle liste non è richiesta alcuna speciale formulazione; è richiesta, comunque, la presenza di quanto prescritto dalla normativa.

Nell’intento di facilitare le operazioni di presentazione di candidature e liste, sono stati predisposti, a titolo esemplificativo, alcuni modelli, che potranno essere utilizzati così come proposti o con gli adattamenti che si riterranno più opportuni.

Inoltre, qui di seguito, sono disponibili, in formato stampabile:

  • la presente guida breve;
  • la pubblicazione ministeriale, edizione 2019, recante le istruzioni per la presentazione e l’ammissione  delle candidature;
  • gli schemi di modelli predisposti a titolo esemplificativo.

MANDATARIO ELETTORALE

I candidati, nei Comuni che superano i 15.000 abitanti, esclusi coloro che spendono meno di euro 2.582,82 (duemilacinquecentoottantadue/82) avvalendosi unicamente di denaro proprio, possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni, esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d’Appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di Regione e previsto dall’art. 13 della legge n. 515 del 1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato (modello allegato). La dichiarazione dovrà essere sottoscritta e autenticata secondo le modalità già descritte. Nessun candidato può designare alla raccolta di fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.

Entro il termine di tre mesi dalla data delle elezioni, ogni candidato, anche non eletto o che non abbia sostenuto spese, deve trasmettere al Collegio Regionale la dichiarazione di cui all’art. 2, comma 1, n. 3, della legge 5 luglio 1982 n. 441, concernente le spese effettuate, oppure l’attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali o mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte.

Il mancato deposito della dichiarazione nel tempo indicato determina l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e decadenziali previste dall’art. 15 della legge 515/1993.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

IMPOSTA DI BOLLO

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle candidature sono esenti da bollo

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Si ricorda che la legge 06/07/2012, n. 96 prevede l’obbligo della dichiarazione e rendicontazione delle spese sostenute dalla totalità dei candidati sindaci e consiglieri (eletti e non eletti), da chi ha avuto contributi spese e non.

I rappresentanti delle liste dovranno raccogliere e trasmettere tutta la documentazione al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti.

Analoga rendicontazione, per le liste e per i candidati eletti, dovrà essere trasmessa alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo di Perugia entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale.

ELEZIONI TRASPARENTI

Con l’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – “Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, all’art. 1 comma 14 viene previsto quanto segue:

a)    entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti, i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre 90 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale;

b)    ai fini di ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

L’omessa pubblicazione, di cui al precedente comma 14, dei documenti in questione sui siti internet dei partiti o movimenti o liste  –  pur non comportando l’esclusione delle liste o dei sin- goli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali  – determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Inoltre, al successivo comma 15 del medesimo art. 1 della legge 3/2019, viene previsto quanto segue:

in apposita sezione, denominata “elezioni trasparenti”, del sito internet dell’ente a cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell’Interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato, nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14, sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre 90 giorni prima della data fissata per l’elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, preventivamente comunicati agli enti di cui al presente periodo.

Per informazioni sull’acquisizione del certificato penale dal Casellario giudiziale si può fare riferimento al sito internet del Ministero della Giustiza, “www.giustizia.it”, selezionando, nell’ordine, le schede “Strumenti” e “Come fare per” e, in quest’ultima scheda, il link “Certificati”.

Da segnalare che la stessa legge 3/2019 prevede che, con decreto del Ministero dell’Interno, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi, entro il 1° maggio 2019), sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.

Istruzioni ministeriali presentazione candidature

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