La TARSU è la tassa comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che dev'essere pagata da tutti i cittadini proprietari d'immobili, inquilini, usufruttuari o comodatari, e dalle imprese o società che occupano locali od aree tassabili, quali abitazioni, uffici, negozi ecc.
Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013- Delibera di C.C. n.19/2013
La Denuncia iniziale
La denuncia deve essere presentata entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione dei locali/aree tassabili. Qualora non ci siano variazioni, la denuncia si ritiene valida anche per gli anni successivi; la denuncia deve essere inoltre presentata anche quando cessa l'occupazione o la detenzione dei locali.
Vanno dichiarate le superfici calpestabili coperte, più le pertinenze (garage, ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili). Sono esclusi dal computo le superfici scoperte (balconi, terrazze, giardini).
Come viene calcolata
La tassa è calcolata sulla superficie, misurata per i locali, al netto dei muri perimetrali e dei tramezzi interni.
Quando la TARSU non è dovuta
Se i locali sono in ristrutturazione o, anche momentaneamente, sono liberi da cose e persone nonché privi di allacciamento alle reti pubbliche di gas, acqua ed elettricità, previa presentazione di denuncia
Zone di applicazione
(articolo 59, commi 2 e 5 - articolo 79 comma 3 del D.Lgs n.507/1993)
- L'applicazione della tassa a tariffa intera, è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonchè agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.
- nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo articolo 4 comma 5, e nei limiti di cui all'articolo 59 comma 2, ultimo periodo del D.Lgs n.507/1993.
Presupposto della tassa
(articolo 62, commi 1 e 4 del D.Lgs n.507/1993)
- La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente articolo 3.
- Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
- Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario e dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
- Nelle zone di cui all'articolo 3, 2 comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori viciniori ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
- 60 per cento di riduzione se la distanza dal contenitore più vicino non supera i 1000 metri
- 70 per cento di riduzione se la distanza dal contenitore più vicino non supera i 1500 metri
- 80 per cento di riduzione se la distanza dal contenitore più vicino supera i 1500 metri
- Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste negli articoli 14, 15 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo del 50 per cento della tariffa ordinaria.
Esclusioni
(articolo 62, comma 2 del D.Lgs n.507/1993)
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purchè risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
Riduzioni di tariffe
(articolo 66, commi 3 e 4 del D.Lgs n.507/1993)
Alle tariffe unitarie si applicano le seguenti riduzioni:
- 1/3 per le abitazioni con unico occupante.
- 1/3 per le abitazioni tenute a disposizione (non affittate o date in comodato), da contribuenti dimoranti all'estero per più di sei mesi l'anno.
Tariffe
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