Rispondendo alle domande formulate per la corretta applicazione della cosiddetta Mini IMU (di cui all’art. 1, del D. L. n. 133 del 2013 il cui termine di versamento è stato fissato al 24 gennaio 2014 dal comma 680 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014) il Ministero dell’Economia e Finanze chiarisce che per i versamenti minimi valgono le regole ordinarie, vale a dire si applica l’art. 25 della legge n. 289 del 2002 che prevede l’importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune.
Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento.
Questo Regolamento testualmente afferma «l’importo minimo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate».
Pertanto, a differenza di quanto precedentemente comunicato, il versamento della MINI IMU deve essere effettuato anche se inferiore a 12,00 euro nel caso in cui l’imposta IMU complessivamente dovuta per l’anno d’imposta 2013 dal contribuente superi tale importo, indipendentemente dal fatto che la parte riferita ad altri immobili diversi dall’abitazione principale sia già stata versata o meno.
Comunicato del 14/01/2014.
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