Aggiornamento del 4 febbraio 2015 !
IMPORTANTE RISOLUZIONE DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (N. 2/DF DEL 3 FEBBRAIO 2015)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 4/2015 “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” (GU Serie Generale n.19 del 24-1-2015) contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU per i terreni agricoli che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati distinguendo a tal fine i Comuni nelle tre categorie montano, parzialmente montano e non montano come da elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il Comune di Castiglione del Lago risulta essere classificato “Comune parzialmente montano”.
La nuova disciplina prevede pertanto per i terreni siti nel Comune di Castiglione del Lago che l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applichi:
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- ai terreni di cui al punto precedente nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. A seguito della emanazione della risoluzione n.2/DF del 3 febbraio 2015 si chiarisce che per poter beneficiare dell’esenzione dall’IMU di cui al presente punto il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un CD e IAP, iscritto nella previdenza agricola, deve egli stesso avere la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola.
I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l’esenzione, dovranno effettuare il versamento per l’intero anno 2014 in un’unica soluzione entro la scadenza del 10 febbraio 2015 calcolando l’importo secondo le regole di cui art. 13 comma 5 e comma 8 bis DL 201/2011 e smi, determinando il valore imponibile prendendo l'ammontare del reddito dominicale dei propri terreni risultante in catasto vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, applicando la rivalutazione del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed infine un moltiplicatore pari a 135.
L’aliquota da utilizzare per determinare l’imposta del 2014, deliberata dal Consiglio Comunale del 05/09/2014 con atto n. 37 e pubblicata nel sito del Ministero delle Finanze è fissata nella misura dello 0,46 per cento.
Ovviamente valgono le regole generali per quanto riguarda i terreni che nel corso dell’anno hanno subito variazioni.
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 ed il codice tributo da utilizzare è 3914.
Si raccomanda di consultare periodicamente il sito web del Comune per essere informati su ulteriori novità ed aggiornamenti.
Documentazione di riferimento:
- decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015 ;
- Elenco dei Comuni Italiani (rinvenibile anche al sito web http://www.istat.it/it/archivio/6789);
- art. 1 del D.lgs. 29 marzo 2004 n. 99;
- DL 201/2011 aggiornato;
- Risoluzione n° 2/DF del 3 febbraio 2015 .
Ultimo aggiornamento: 4-2-2015, ore 12:25