Le norme che regolano la propaganda elettorale per le elezioni politiche sono le seguenti:
- Legge 4 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale);
- gli artt. 1,6,17,18,19 e 20 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (disciplina delle campagne elettorali per le elezioni politiche);
- Legge 22 febbraio 2000 n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica).
Con la Legge 2 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata modificata la legge 4 aprile 1956, n. 212 eliminando la propaganda elettorale indiretta (propaganda effettuata dai cosidetti "fiancheggiatori") e riducendo il numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta, spettanti alle liste che partecipano alle consultazioni.
Tali norme sottopongono a particolari procedure e limiti le varie forme di comunicazione politica e decorrono a far data:
- dal 45' giorno antecedente le elezioni (data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali); per il divieto per le Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione; e per l'applicazione delle norme relative alla comunicazione politica radiotelevisiva, per i messaggi di propaganda e pubblicità su quotidiani e periodici;
- dal 30' giorno antecedente le elezioni con la regolamentazione delle altre forme di propaganda (fissa, mobile, luminosa). Chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.