In materia di rumori molesti, molto spesso causa di liti tra vicini di casa, si rimanda all’art. 133 del Regolamento d’igiene e sanità che stabilisce quanto segue:
All’interno dei Centri e dei Nuclei Abitati, nonché entro una distanza di m 150 dai loro perimetri censiti dall’ISTAT – anche su terreno agricolo -, è fatto divieto assoluto di utilizzare qualsiasi strumento ad emissione sonora cadenzata e continuativa che provochi molestia alla quiete pubblica.
E’ assolutamente vietato in tutto il territorio comunale far funzionare detonatori o altri mezzi che provocano rumori a molestia della quiete pubblica, dalle ore 20,00 alle ore 7,00 e dalle ore 12,30 alle ore 14, 30.
All’interno dei Centri e dei Nuclei Abitati, nonché entro una distanza di m 150 dai loro perimetri censiti dall’ISTAT, è vietato, per le attività lavorative rumorose e cantieri edili, produrre rumori a molestia della quiete pubblica nelle ore pomeridiane dalle ore 12,30 alle ore 14,30.
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative (art. 4 e 5 del presente regolamento), il trasgressore incorrerà nella sanzione accessoria con Atto Ingiuntivo di rimozione immediata degli strumenti sonori. Non ottemperando a quanto sopra impartito i trasgressori incorreranno nelle Sanzioni Penali previste dall’Art. 650 del C.P.
In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma di rumore, suoni, ecc., secondo le seguenti modalità:
- per le giornate feriali dalle ore 24,00 alle ore 7,00;
- per le giornate di festività dalle ore 1,00 fino alle ore 9,00.
Si possono avere delle deroghe, rilasciate dal Sindaco, che non potranno superare le due dopo la mezzanotte.
L’art. 3 del Regolamento disciplinante l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali stabilisce che: alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell’articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto dall’art. 16 della legge 16/01/2003 n. 3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da Euro 25.00 a Euro 500.00.
Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10. E’ consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per tutte le violazioni previste al comma 1, secondo la disciplina contenuta nell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di eventuali diversi limiti edittali indicati nei singoli regolamenti comunali. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell’agente accertatore.