La legge prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 26 febbraio.
(art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, cmma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165)
L'opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 art. 4-bis della legge n. 459/01 (vedi modello predisposto).
In allegato il modello per esercitare l'opzione di voto per corrispondenza.
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