Segui il Comune su:

Immagine di testata

Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali

Con l'art. 6 della Legge Regionale 4/2009, vengono previste alcune misure di sostegno al reddito per persone e famiglie interessate da crisi aziendale ed occupazionale...

Ufficio Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO 

Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali 

Con l’articolo 6 della Legge Regionale 4/2009, vengono previste alcune misure di sostegno al reddito per  persone e famiglie interessate da crisi aziendale ed occupazionale.

Vengono previste 2 tipologie di benefici:

  1. Sospensione dal pagamento per l’anno 2009 delle tasse, tariffe o canoni comunque denominati relativi ai seguenti servizi;
  2. Sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare comprensive di capitale e interessi stipulato per l’acquisto e/o per la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare.

--------------

1° tipologia: Sospensione dal pagamento per l’anno 2009 delle tasse, tariffe o canoni comunque denominati relativi ai seguenti servizi:

  • asilo nido
  • mense scolastiche
  • trasporti scolastici
  • servizi idrici integrati
  • gas per riscaldamento ed usi domestici
  • servizio di igiene ambientale

L’ammontare del beneficio della sospensione dal pagamento non può comunque essere complessivamente superiore ad € 5.000 per ogni nucleo familiare.

Per i benefici riferiti a servizi idrici integrati, gas per riscaldamento ed usi domestici e servizi di igiene ambientali devono essere riferiti esclusivamente all’unità immobiliare di residenza del lavoratore richiedente.

Questo beneficio può essere concesso dalla data di presentazione della domanda fino al 31 dicembre 2009. 

Il beneficio è comunque subordinato all’assenso da parte del soggetto gestore del servizio interessato dalla sospensione di pagamento.

Alla cessazione del beneficio, quindi dal mese di gennaio 2010, il beneficiario potrà usufruire di una dilazione nella ripresa dei pagamenti interessati dal beneficio per un periodo non superiore al doppio di quello di sospensione.

Possono fare domanda i lavoratori che alla data del 1° gennaio 2009, sono o continuano ad essere interessati da:

  • a) crisi aziendali o occupazionali e posti in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, in legge n. 2/2009 e che alla data della domanda abbiano maturato almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti;
  • b) contratti di solidarietà ai sensi della legge del 23 luglio 1991, n. 223, da mobilità indennizzata ai sensi dell’art. 4  della medesima legge n. 223/1991, ai sensi dell’art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Il lavoratore richiedente deve possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito al proprio nucleo familiare anagrafico, non superiore a € 40.000,00 aggiornato al momento della presentazione della richiesta.

Lo stesso lavoratore alla data del 1 gennaio 2009 deve risultare residente nella Regione dell’Umbria.

Da tale beneficio sono comunque esclusi i lavoratori che, comunque interessati da crisi aziendali o occupazionali, risultino fruitori di altri interventi a sostegno del reddito o comunque riconducibili alle attività dei servizi sociali.

La richiesta di accesso a tale beneficio, da presentare al Comune di residenza e redatta su apposito modulo, deve indicare:

  • la residenza nel comune e la residenza nella regione al 01/01/2009
  • a condizione lavorativa (cassa integrazione, ecc.) e relativo periodo, o altre forme (mobilità, contratto solidarietà)
  • i servizi interessati dalla misura di sospensione dal pagamento precisando il soggetto erogatore del servizio,
  • l’ISEE del nucleo familiare entro 40.000 €,
  • l’assunzione dell’onere di comunicare al Comune ogni eventuale modificazione o cessazione dello stato di crisi lavorativa e occupazionale.

La richiesta inoltre deve essere corredata da:

  • autocertificazione del possesso della condizione soggettiva di cui ai punti a) e b) sopra elencati
  • attestazione ISEE
  • eventuale documentazione attestante le modificazioni sociali ed economiche del lavoratore richiedente e del proprio nucleo familiare utili alla attualizzazione dell’ISEE
  • copia delle fatture o documenti utili per l’individuazione del soggetto gestore interessato dalla sospensione del pagamento
  • attestazione resa dai soggetti deputati che il lavoratore si trova nelle condizioni delle lettere a) o b) sopra riportate o, in assenza di questa, autocertificazione dell’impossibilità di acquisire detta informazione.

--------------

2° tipologia: Sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare comprensive di capitale e interessi stipulato per l’acquisto e/o per la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare. 

L’ammontare del beneficio della sospensione dal pagamento delle rate di mutuo, comprensivo degli interessi, non può comunque essere complessivamente superiore ad € 20.000 per ogni nucleo familiare.

Tale beneficio è riferito esclusivamente all’unità immobiliare di residenza del lavoratore richiedente e non deve appartenere alle seguenti categorie catastali: A/1 – A/8 – A/9.

Il beneficio, comunque subordinato all’assenso da parte dell’istituto bancario interessato dalla sospensione di pagamento, è previsto  per le rate in scadenza riferite ad un periodo da 12 a 24 mesi consecutivi.

La sospensione può essere chiesta una sola volta e può trovare applicazione anche per le rate già scadute alla data di presentazione della richiesta, fino ad un massimo di 6 mensilità non adempiute, comprensive degli interessi di mora maturati e sempre per un periodo compreso tra 12 e 24 mesi consecutivi.

Allo scadere del periodo di sospensione, l’ammortamento del mutuo immobiliare riprenderà automaticamente con la scadenza della prima rata successiva all’ultima delle rate sospese. Le rate sospese inizieranno a decorrere al termine del periodo di ammortamento originariamente previsto dal contratto di mutuo, con la medesima periodicità. Gli interessi riferiti al periodo di sospensione del pagamento delle rate, salvo diversa indicazione del beneficiario, saranno suddivisi e frazionati sull’intero numero delle restanti rate.

Possono fare domanda i lavoratori che alla data del 1° gennaio 2009, sono o continuano ad essere interessati da:

  • a) crisi aziendali o occupazionali e posti in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, in legge n. 2/2009 e che alla data della domanda abbiano maturato almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti;
  • b) contratti di solidarietà ai sensi della legge del 23 luglio 1991, n. 223, da mobilità indennizzata ai sensi dell’art. 4  della medesima legge n. 223/1991, ai sensi dell’art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009.
  • c) Che per effetto di crisi aziendali o occupazionali hanno perso il lavoro a far data dal 1° gennaio 2009.

Il lavoratore richiedente deve possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito al proprio nucleo familiare anagrafico, non superiore a € 40.000,00 aggiornato al momento della presentazione della richiesta.

Lo stesso lavoratore alla data del 1 gennaio 2009 deve risultare residente nella Regione dell’Umbria.

Per l’accesso a tale beneficio inoltre il nucleo familiare anagrafico del lavoratore richiedente non deve essere proprietario nel territorio del Comune di residenza o dei Comuni limitrofi a quello di residenza, di altra unità immobiliare idonea all’uso abitativo, fatto salvo che la stessa sia stata concessa ad uso o ad abitazione del coniuge, a parente in linea retta fino al 4° grado o a parente in linea collaterale fino al 2° grado, ovvero affini fino al 2° grado.

Da tale beneficio sono comunque esclusi i lavoratori che, comunque interessati da crisi aziendali o occupazionali, risultino fruitori di altri interventi a sostegno del reddito o comunque riconducibili alle attività dei servizi sociali.

La richiesta di accesso a tale beneficio, da presentare al Comune di residenza e redatta su apposito modulo, deve indicare:

  • la residenza nel comune e la residenza nella regione al 01/01/2009,
  • la condizione lavorativa (cassa integrazione, ecc.) e relativo periodo, o altre forme (mobilità, contratto solidarietà)
  • di aver perso il lavoro a far data dal 01/01/2009 per effetto di crisi aziendale o occupazionale
  • l’ISEE del nucleo familiare entro 40.000 €,
  • l’assunzione dell’onere di comunicare al Comune ogni eventuale modificazione o cessazione dello stato di crisi lavorativa e occupazionale e/o la cessione dell’immobile oggetto del mutuo interessato dal beneficio.

La richiesta inoltre deve essere corredata da:

  • autocertificazione del possesso della condizione soggettiva di cui ai punti a), b) e c) sopra elencati
  • autocertificazione che il mutuo oggetto del beneficio sia stato stipulato per l’acquisto e/o per la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare
  • attestazione ISEE
  • eventuale documentazione attestante le modificazioni sociali ed economiche del lavoratore richiedente e del proprio nucleo familiare utili alla attualizzazione dell’ISEE
  • copia delle fatture o documenti utili per l’individuazione del soggetto gestore interessato dalla sospensione del pagamento
  • attestazione resa dai soggetti deputati che il lavoratore si trova nelle condizioni delle lettere a) o b) o c) sopra riportate o, in assenza di questa, autocertificazione dell’impossibilità di acquisire detta informazione.

Per entrambe le misure oggetto del presente avviso: 

  • In caso di diniego della concessione del beneficio, i lavoratori richiedenti, entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego, possono presentare ricorso scritto all’organo che lo ha emesso e copia dello stesso al Comune di residenza. Il Comune, esaminata la documentazione e se del caso sentiti gli interessati, decide entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione della legge e del regolamento in materia.
  • Il Comune di residenza procede a delle verifiche in merito alla veridicità delle autocertificazioni prodotte dai richiedenti che interesseranno almeno il 10% dei beneficiari. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatte salve le necessarie procedure di legge, il Comune adotterà ogni misura diretta a sospendere, revocare e recuperare gli eventuali benefici concessi.

Le richieste potranno essere presentate presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Castiglione del Lago, Piazza Gramsci, 1 - a partire dal giorno 27 aprile 2009, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:45.

Per ulteriori informazioni e ritiro moduli rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali del comune sito in Via del Progresso, 7 tel. 075.9658.242 / 075.9658.226; oppure all’Ufficio URP all’indirizzo sopra indicato.

Si consigliano, comunque, gli interessati di visitare il sito della Regione Umbria raggiungibile tramite il collegamento presente nel riquadro Link correlati.