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ICI 2011 - Imposta Comunale sugli Immobili

L'Imposta

Comunale

sugli

Immobili

dev'essere pagata da:

  • i proprietari di fabbricati e di aree edificabili o titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione; mentre i terreni agricoli del nostro territorio sono esenti;
  • i locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • i concessionari di aree demaniali.

ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E SUA PERTINENZA (Art. 1 D.L. N° 93 del 27/05/2008)

A decorrere dall'anno 2008, ai sensi dell'Art. 1 D.L. N° 93 del 27/05/2008, è stata esclusa dal pagamento dell'Imposta I.C.I. l'Abitazione Principale. Per effetto del Regolamento Comunale l'esclusione si applica anche alla pertinenza dell'abitazione principale (nel caso del Comune di Castiglione del Lago una sola pertinenza purché accatastata in Categoria: C/6 - C/2 - C/7).

NON USUFRUISCONO di questa esclusione né le abitazioni principali accatastate in Categoria: A/1 - A/8 e A/9 (Case di lusso, Ville e Castelli); né gli immobili di proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'A.I.R.E.).

Chi deve presentare la Dichiarazione ICI

Ai sensi del comma 53 dell’art. 37 del D.L. 223/06 ed a seguito dell’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007, è obbligatorio presentare la dichiarazione ICI per l’anno 2010 soltanto nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 463/97 concernente la disciplina del Modello Unico Informatico (MUI). Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. A titolo esemplificativo si elencano alcuni casi in cui la Dichiarazione ICI deve essere ancora presentata:

  • l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile;
  • il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
  • l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione o intervento di recupero del fabbricato;
  • l’immobile ha acquisito oppure ha perso la destinazione ad abitazione principale;
  • l’immobile ha acquisito oppure ha perso il diritto all’esenzione o riduzione;
  • l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
  • l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA);
  • si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori).
  • l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria;
  • l’immobile è stato oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
  • l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
  • l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria.
  • per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
  • l’immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio;

Per ulteriori approfondimenti riguardanti le novità in materia di dichiarazione ICI a decorrere dall’anno 2008 vedasi le relative istruzioni allegate al modello ministeriale approvato con D.M. del 12 maggio 2009. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati, comportanti un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Tale dichiarazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze con proprio Decreto e presentata al comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è verificata la modificazione. La dichiarazione dev'essere presentata entro il 30 settembre 2011. 

Il modello di Dichiarazione è disponibile sia presso l'Ufficio Tributi che presso l'U.R.P., ma può essere anche scaricato da questo sito.

Le aliquote ICI

Le aliquote e le detrazioni vengono deliberate ogni anno dal Comune. Per conoscerne la misura il contribuente può chiedere al Comune di consultare gli estratti delle Deliberazioni Comunali, ovvero consultare sia il sito del Comune, sia quello del Ministero delle Finanze, sia quello dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia ANCI.

Il Comune di Castiglione del Lago ha stabilito le seguenti aliquote per l'anno 2011:

  • 5,6 per mille - per l'abitazione principale accatastata in Categoria: A/1 - A/8 e A/9 (Case di lusso, Ville e Castelli) ed una delle sue eventuali pertinenze;
  • 7,0 per mille - per le altre unità immobiliari che il contribuente possiede (es.: le seconde e terze case; le altre pertinenze dell'abitazione principale) e gl'immobili concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado;
  • 7,0 per mille - per gli immobili destinati ad attività produttive;
  • 7,0 per mille - per i terreni edificabili;
  • 5,6 per mille - per gl'immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E), rif. risol. Min. Economia e Finanze n° 1 del 4 marzo 2009.

N.B. Dall’Anno 2008 è stata soppressa l’agevolazione relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze concessi dal proprietario in uso gratuito ai parenti di primo grado (genitori e figli) e pertanto su tali immobili l’imposta dovrà essere calcolata con l’aliquota ordinaria del 7.00 per mille

Le detrazioni

Per l'abitazione principale ancora soggetta all'Imposta I.C.I. nella quale il contribuente ed i suoi familiari siano residenti e vivano abitualmente, è prevista una detrazione di € 103,291 rapportata al periodo nel quale l'immobile viene così utilizzato.

Come si calcola l'ICI

Per quanto riguarda i fabbricati, l'ICI si calcola applicando l'aliquota deliberata dal Comune alla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5 per cento, e infine moltiplicata:

  • per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A (abitazioni) e C (garage, magazzini, depositi, laboratori) con esclusione delle categorie A/10 e C/1)
  • per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B (collegi, convitti, eccetera);
  • per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, eccetera) e della categoria A/10 (uffici e studi privati);
  • per 34 per i fabbricati della categoria C/1 (negozi e botteghe).

Per quanto riguarda le eree edificabili, l'imponibile è costituito dal valore commerciale riferito al 1° Gennaio dell'anno dell'imposizione.

Il Comune annualmente individua con provvedimento di Giunta, il valore più congruo di ogni categoria di terreno edificabile, al quale il contribuente può far riferimento ai fini della determinazione del valore dell'imponibile. I suddetti valori non possono essere presi a riferimento dai contribuenti che hanno dichiarato ai fini fiscali (es. contratti di compravendita, atti di successione, atti di donazione, perizie giurate per i fini di cui all'art. 7 L. 448/2001) un valore dell'area superiore a quello derivante dai volori medi della deliberazione e pertanto il contribuente dovrà dichiarare anche per l'ICI il valore da esso indicato ai fini fiscali.

Per quanto riguarda i terreni agricoli, come già affermato, nulla è dovuto perché esenti da imposta.

Quando e come si paga l'ICI

in due rate:

  • la prima rata, da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
  • la seconda rata, da pagare tra il 1° e il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto.

in un unica soluzione: entro il 16 di Giugno.

Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta.

NOVITA’  Nuovo modello di bollettino e nuovo n° intestazione di c/c postale per il pagamento: Per effetto del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25.03.2009 è stato approvato un nuovo modello di bollettino di conto corrente postale. Da quest’anno, inoltre, il versamento deve avvenire sul nuovo c/c postale n.: 88692207 intestato a Equitalia Umbria Spa – Castiglione del Lago – PG - I.C.I.

Si comunica ai Contribuenti già a ruolo che il Nuovo Bollettino di Conto Corrente Postale sarà inviato a domicilio da: EQUITALIA UMBRIA SPA.- Presso l’Ufficio Tributi e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico U.R.P. del Comune di Castiglione del Lago sono a disposizione i Bollettini per i Contribuenti che non l’hanno ricevuto.

Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune. Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

  • tramite bollettino di conto corrente postale n. 88692207 intestato a EQUITALIA UMBRIA S.p.a. Castiglione del Lago (PG) - I.C.I.
  • tramite il modello F24 presso qualsiasi sportello bancario o postale, avendo cura di indicare C309 nel campo "codice Comune" e uno dei seguenti numeri nel campo "codice tributo":

3901 - per gli importi relativi all'abitazione principale

3903 - per gli importi relativi alle aree fabbricabili

3904 - per gli importi relativi ad altri fabbricati

3906 - per gli importi relativi agl'interessi

3907 - per gli importi relativi alle sanzioni

  • Gli importi inferiori a 3,00 euro non vanno versati (art. 12, co.5°, Regolamento ICI);
  • Il versamento dell'imposta va arrotondato all'unità di Euro più vicina.

"RAVVEDIMENTO"

Entro 30 giorni dalla scadenza della rata, i ritardatari possono pagare l'ICI applicando la sanzione ridotta del 3,0 per cento dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali dell'1,5 per cento annuo calcolati solo sul tributo, in proporzione ai giorni di ritardo. Se il versamento dell'acconto e/o del saldo viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di un anno, l'ICI deve essere versata con una sanzione del 3,75 per cento dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali dell'1,5 per cento annuo, calcolati anche in questo caso solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Gli importi così determinati vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare.
Il pagamento va effettuato utilizzando il normale bollettino di conto corrente postale, dove andrà barrata la casella "Ravvedimento".

Per i contribuenti residenti all'estero

Le persone fisiche residenti all'estero possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione, dal 1° al 16 dicembre, con applicazione degli interessi del 3 per cento.
A seguito della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 1 DF del 4 marzo 2009 non può essere assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, o in usufrutto, in Italia.