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Ripulitura terreni incolti.

Disposizioni per ripulitura terreni incolti.
Si

PER QUANTO RIGUARDA LA RIPULITURA DEI TERRENI INCOLTI, si richiama l’art. 121 del Regolamento di Igiene che stabilisce quanto segue:

A tutela dell’incolumità pubblica e per impedire la prolificazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari di terreni incolti posti nel centro abitato del capoluogo, delle frazioni e delle zone residenziali B0, dovranno tenere gli stessi liberi dalla vegetazione spontanea nel periodo ricompreso tra il 15 aprile ed il 15 settembre di ogni anno. La pulizia dei terreni incolti è obbligatoria persino nelle immediate vicinanze di case sparse, anche se ubicate in zona non residenziale. Qualora non si ottemperi a quanto disposto dai punti precedenti, questa Amministrazione provvederà d’Ufficio alla esecuzione dei lavori e la relativa spesa sarà posta a carico dei singoli proprietari inadempienti, che incorreranno altresì nelle sanzioni previste dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 24 maggio 2001.

L’art. 3 del Regolamento disciplinante l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali stabilisce che alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell’articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267, come introdotto dall’art. 16 della legge 16/01/2003 n. 3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da Euro 25.00 a Euro 500.00.

Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10. E’ consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per tutte le violazioni previste al comma 1, secondo la disciplina contenuta nell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di eventuali diversi limiti edittali indicati nei singoli regolamenti comunali. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell’agente accertatore.

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