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DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ANIMALI DI AFFEZIONE.

Disposizioni relative agli animali di affezione.
Si

Si informa che il Servizio A – Commercio (istituito nel ns. Corpo di Polizia Municipale), il cui Responsabile è il Ten. Consoli Giovanni, si occupa anche, in modo particolare nella persona dell’App. Cimminiello Anna, di fornire un servizio informativo per problematiche connesse all’anagrafe canina, sterilizzazione di “colonie” feline e maltrattamento animali.

Si comunica che sul ns. territorio è presente anche un Servizio Veterinario (c/o U.S.L. N.2) con sede in Castiglione del Lago, Via Carducci tel. 075.952.66.46 attivo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nei giorni compresi da Lunedì a Venerdì, nonché - solo al Martedì e al Giovedì -  anche di pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

   In materia di animali, il vigente Regolamento Comunale d'Igiene, stabilisce quanto segue:

Art. 117 - OBBLIGHI PER I CITTADINI PROPRIETARI O POSSESSORI DI CANI

E’ fatto divieto ai possessori di cani di lasciarli vagare liberi ed incustoditi; anche ai sensi dall’art. 672 del C.P.; tutti i cani devono essere tatuati ai sensi della normativa vigente. Ai cittadini proprietari, possessori, o comunque aventi la materiale custodia dei cani è fatto obbligo di condurre il proprio animale con guinzaglio e museruola in aree pubbliche ed essere muniti di corredo idoneo alla raccolta degli escrementi per il successivo deposito, in involucri chiusi, nel cassonetto dei rifiuti. Chiunque abbia la materiale custodia dei cani è tenuto a provvedere alla pulizia giornaliera delle aree private o ricoveri ove vengono custoditi, al fine di evitare problemi igienici ed esalazioni odorigene.

Art. 118 - DETENZIONE DI ANIMALI NEI CENTRI ABITATI

Nei centri abitati e negli agglomerati urbani è fatto divieto di allevare, ossia detenere con la finalità dell’esercizio dell’allevamento, animali di qualsiasi specie; è possibile detenere animali a scopo puramente affettivo purché l’ubicazione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di ogni genere al vicinato o esalazioni odorigene. Per animali di affezione, oltre ai cani ed ai gatti, si intendono:

  • uccelli di piccola taglia (canarini, cocorite, diamanti-mandarini, o uccellini similari) chiusi in gabbia, non più di 5 coppie e relative nidiate, fino alla completa autonomia dei piccoli;
  • uccelli di media taglia (pappagalli, piccioni, tortore, uccelli similari come dimensione) chiusi in gabbia non più di 4 coppie e relative nidiate, fino alla completa autonomia dei piccoli;
  • animali di affezione diversi da gatti e cani purché di piccola taglia comunque limitatamente ad una coppia ed eventuali piccoli fino alla loro autonomia.

   Ad esclusione dei centri storici è inoltre possibile detenere animali per autoconsumo, purché si tratti esclusivamente di animali da cortile, alle seguenti condizioni: 

  • il numero di capi massimo complessivo non può essere superiore a 15;
  • i relativi ricoveri dovranno essere realizzati in modo dignitoso e consono all’ambiente, e comunque ad una distanza non inferiore a m. 5 da confini di proprietà e m. 10 da altrui abitazioni
  • non possono essere detenuti in aree condominiali; 
  • i ricoveri devono essere mantenuti in condizioni di pulizia tali da evitare problematiche igieniche, danni o esalazioni odorigene, diffusione di topi e mosche.

In ogni caso i proprietari o i detentori di animali di qualsiasi specie sono tenuti ad adottare tutte le misure profilattiche atte ad impedire l’insorgenza e la diffusione delle zoonosi o altre malattie.

Art. 119 - TRANSITO ANIMALI IN ZONA RESIDENZIALE

Chi conduce animali (es. cavalli) in aree pubbliche, ove consentito, deve, come per i cani, essere munito di corredo idoneo alla raccolta di escrementi per il successivo deposito in involucri chiusi, nel cassonetto dei rifiuti.

Va ricordato inoltre l’art. 3 del Regolamento disciplinante l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali stabilisce che: alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell’articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto dall’art. 16 della legge 16/01/2003 n. 3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da Euro 25.00 a Euro 500.00. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10. E’ consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per tutte le violazioni previste al comma 1, secondo la disciplina contenuta nell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di eventuali diversi limiti edittali indicati nei singoli regolamenti comunali. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell’agente accertatore.

   Determinante, per la tutela degli animali, è stata l’introduzione, grazie all’art. 1 della L. 20 luglio 2004 n. 189, del TITOLO IX–Bis, comprendente gli articoli da 544 bis a 544 sexies. Il titolo IX–bis ha introdotto il concetto di DELITTO CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI. Nella fattispecie, emblematico è l’art. 544-ter recante disposizioni contro il maltrattamento di animali. Statuendo la reclusione da mesi tre a un anno o la multa da Euro 3.000 a 15.000. Stesse pene per chi somministra sostanze stupefacenti o vietate agli animali, ivi compresi trattamenti dannosi per l’animale medesimo. Il terzo comma, dell’articolo medesimo, stabilisce che la pena è aumentata della metà per atti di mera crudeltà cagionanti lesioni, sevizie o carichi di lavoro insopportabili per gli animali.

   Si rammenta, a coloro che intendono detenere un cane, l'obbligo di far inserire sottocute un microchip (tassativo per i cuccioli nati dopo il 01/01/05), iscriverlo all'anagrafe canina rivolgendosi alla Asl. 2 del Trasimeno presso il Servizio Veterinario, sito in C.Lago, Via Carducci ed inoltre è obbligatoria la vaccinazione antirabbica (ai fini dell'ottenimento del passaporto). Il veterinario di fiducia effettuerà un vaccino pentavalente, normalmente strutturato in due richiami. Per i gatti vi è invece una vaccinazione tetravalente effettuata sempre con due richiami. 

Gli animali di affezione possono viaggiare in auto, sui treni, sulle navi e sugli aerei. In macchina è sempre consigliabile l'inserimento di rete divisoria (obbligatoria per numero di capi pari o superiori a due, ammesso che non siano tenuti negli appositi "trasportini"). L'animale va trasportato sul sedile posteriore. In treno i piccoli animali possono seguire gratuitamente il passeggero, se racchiusi in contenitori non superiori alle dimensioni indicate dalla compagnia ferroviaria. Vi è un tariffario apposito per il trasporto di animali di taglia maggiore. I cani guida al seguito di persone non vedenti viaggiano gratuitamente sia in treno che in aereo. In quest'ultimo caso però dovranno essere muniti di museruola e guinzaglio. Le compagnie aeree applicano, per il trasporto di animali di affezione, tariffe diverse l'una dall'altra; pertanto è opportuno informarsi bene prima.

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