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Disposizioni in materia di rumori molesti.

Brevi cenni in materia di rumori molesti.
Si

In materia di rumori molesti, molto spesso causa di liti tra vicini di casa, si rimanda all’art. 133 del Regolamento d’igiene e sanità che stabilisce quanto segue:

All’interno dei Centri e dei Nuclei Abitati, nonché entro una distanza di m 150 dai loro perimetri censiti dall’ISTAT – anche su terreno agricolo -, è fatto divieto assoluto di utilizzare qualsiasi strumento ad emissione sonora cadenzata e continuativa che provochi molestia alla quiete pubblica.

E’ assolutamente vietato in tutto il territorio comunale far funzionare detonatori o altri mezzi che provocano rumori a molestia della quiete pubblica, dalle ore 20,00 alle ore 7,00 e dalle ore 12,30 alle ore 14, 30.

All’interno dei Centri e dei Nuclei Abitati, nonché entro una distanza di m 150 dai loro perimetri censiti dall’ISTAT, è vietato, per le attività lavorative rumorose e cantieri edili, produrre rumori a molestia della quiete pubblica nelle ore pomeridiane dalle ore 12,30 alle ore 14,30.

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative (art. 4 e 5 del presente regolamento), il trasgressore incorrerà nella sanzione accessoria con Atto Ingiuntivo di rimozione immediata degli strumenti sonori. Non ottemperando a quanto sopra impartito i trasgressori incorreranno nelle Sanzioni Penali previste dall’Art. 650 del C.P.

In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma di rumore, suoni, ecc., secondo le seguenti modalità:

  • per le giornate feriali dalle ore 24,00 alle ore 7,00;
  • per le giornate di festività dalle ore 1,00 fino alle ore 9,00.

Si possono avere delle deroghe, rilasciate dal Sindaco, che non potranno superare le due dopo la mezzanotte.

L’art. 3 del Regolamento disciplinante l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali stabilisce che: alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell’articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto dall’art. 16 della legge 16/01/2003 n. 3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da Euro 25.00 a Euro 500.00.

Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10. E’ consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per tutte le violazioni previste al comma 1, secondo la disciplina contenuta nell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di eventuali diversi limiti edittali indicati nei singoli regolamenti comunali. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell’agente accertatore.

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