Il datore di lavoro, indipendentemente dalle proprie valutazioni personali sul caso, ha sempre l’onere di presentare la denuncia di infortunio all’INAIL competente entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni.
IL DATORE DI LAVORO:
- non ha l’obbligo di invio della denuncia in caso di infortunio con prognosi fino a tre giorni;
- non ha l’obbligo dell’invio contestuale del certificato medico, qualora abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica ( Decreto Ministeriale 15 luglio 2005);
- qualora la prognosi superi tre giorni, dovrà inoltrare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato;
- se l’infortunio comporta il decesso o vi sia comunque prognosi riservata, dovrà inviare relativo telegramma entro ventiquattro ore.
L’I.N.A.I.L. richiede l’invio del certificato medico al datore di lavoro solo nei casi in cui non lo abbia già ricevuto dall’infortunato o dal medico certificatore. Per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, il datore di lavoro invierà entro due giorni copia della denuncia all'Autorità locale di P.S. del luogo dove è avvenuto l'infortunio. Nel Comune di Castiglione del Lago non essendo presente il Commissariato o la Questura la denuncia d'infortunio sarà inoltrata al Sindaco (art. 54, D.P.R. n. 1124/1965).