Normativa per la cessione di un fabbricato:
Art. 12 del D.L. 21.3.1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso eslusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile la sua esatta ubicazione nonchè le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibiltà del bene, e gli stremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.
La comunicazione di cessione fabbricato comporta la compilazione del modulo relativo nel quale vanno indicati:
- i dati del cedente (vale a dire del locatore o venditore)
- i dati del cessionario (colui che entra in possesso dell'immobile) compresi gli estremi del documento d'identità (carta d'identità, patente di guida o passaporto)
- i dati precisi dell'unità immobiliare ceduta, della quale vanno indicati, oltre all'indirizzo, il piano, l'interno, il n° di vani (per vano si intende una stanza abitabile e con finestra), il numero di accessori (ad esempio bagno, cucinotto, ripostiglio, disimpegno, cantina, garage, ecc.), il numero di ingressi.
Il modello così compilato va presentato al commissariato locale di Pubblica Sicurezza, o, nel caso questo non sia presente (come nel Comune di Castiglione del Lago) presso l'ufficio Polizia Municipale del Comune a mezzo Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 075.96.58.240); in alternativa il modulo compilato può essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sempre entro il termine delle 48 ore dalla consegna dell'unità immobiliare. Nel caso in cui l'immobile sia occupato da più di una persona, andrà presentata una comunicazione di cessione fabbricato per ognuna di esse, a meno che facciano parte dello stesso nucleo familiare: in tal caso è sufficiente "denunciare" il solo capo famiglia.