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16 dicembre 2016 Saldo IMU e TASI

Versamento seconda rata Imposta Municipale Propria – IMU – e Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI -  ANNO 2016 -

Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria dovuta per l’anno 2016. Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 alla “SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” indicando nel campo codice comune  C309. Il versamento deve essere effettuato calcolando il tributo per l’intero anno con le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2016, detraendo l’importo versato con la prima rata.

 

N.B. Sul questo sito web, alla Sezione Servizi – Imposte e Tasse, è disponibile il calcolo dell’IMU e della TASI al fine di consentire il calcolo on line e stampare anche il modello F24,

 
Novità IUC 2016:

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.

Riportiamo le novità sostanziali per IMU e TASI Anno 2016:

TASI Abitazione Principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini se l’unità immobiliare è da loro destinata ad abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso appartenenti alle Categorie Catastali: A1, A8 e A9. Relativamente all’IMU nulla è cambiato, dunque per le abitazioni di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9), continua ad applicarsi con la detrazione di 200 euro.

IMU Terreni agricoli - Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli: Dal 2016 per determinare l'esenzione dall' IMU prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina si applicano i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/06/199, ritornando all’esenzione vigente nel nostro Comune fino all’Anno 2013.

IMU su immobili concessi in Comodato Gratuito (comma 10): Viene introdotta una forma di comodato gratuito per la quale è prevista una Riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli Immobili storici o Inagibili.

Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:

[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9)

IMU E TASI - Immobili locati a Canone Concordato: Le aliquote IMU e TASI stabilite dal Comune sono ridotte al 75% per gli immobili locati a canone concordato.
 

NOVITA’: Iscritti AIRE pensionati all’Estero.

Secondo quanto previsto dal decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 all’art. 9-bis a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente  adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Solo per tale unità immobiliare,la Legge prevede quindi, l’esenzione IMU, e TASI.

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